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Modifiche al DM 37/08

Nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2022 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 29/9/22, che modifica il D.M. 37/08 sull’installazione degli impianti negli edifici di nuova progettazione e costruzione, con entrata in vigore a partire dal 28 dicembre 2022.

Le modifiche apportate:

All’art. 1 “Ambito di applicazione”, che disciplina le tipologie di impianti a cui si applica il Decreto, è stata modificata la definizione al comma 2, lettera b):

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

diventa ►

b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;

All’art. 2 “Definizioni relative agli impianti”, sono state modificate le definizioni al comma 1 lettera a) e comma 1 lettera f):

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;

diventa ►

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente, ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

diventa ►

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;

Dopo l’articolo 5 “Progettazione degli impianti” è inserito il seguente:

   

Art. 5 -bis (Adempimenti del tecnico abilitato)

1) Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articoo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

 

Ultima modifica: 03/01/2023 09:53:26

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